« Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nei carceri dove

furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col

pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. »

Piero Calamandrei

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei

limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,

sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua

personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di

solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e

promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie

possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che

concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le

autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più

ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi

della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del

decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,

indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni

dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di

revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla

legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di

organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con

l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di

intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca

scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto

internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in

conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio

delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha

diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni

stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli

altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie

internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri

la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le

organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e

rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.